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data inserimento: 09/10/2018                    data ultima modifica: 04/10/2018
 
DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113
 
Il presente decreto riporta l'obbligo di trasmettere prima dell'inizio dei lavori la notifica preliminare anche al Prefetto
 

SICUREZZA IN CANTIERE, DAL 5 OTTOBRE LA NOTIFICA PRELIMINARE VA INVIATA ANCHE AL PREFETTO.

Modifica apportata dal Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4-10-2018.

Il Decreto-legge 4 ottobre 2018, entrato in vigore il 5 ottobre,

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (18G00140) (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018)

all'articolo 26 cita quanto segue:

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Art. 26 - Monitoraggio dei cantieri

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonche' al prefetto».

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Visiona il decreto Legge dal sito della Gazzetta Ufficiale

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Quindi l’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 viene così modificato:

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

•cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
•cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
•cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

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Cosa deve contenere la notifica preliminare?

ALLEGATO XII D. Lgs 81/08

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all’articolo 99

1. Data della comunicazione.

2. Indirizzo del cantiere.

3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

4. Natura dell’opera.

5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

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